Abbiamo spesso trattato degli istituti INPS che possono aiutare noi giovani che stiamo allargando la famiglia. Vediamo che cosa è cambiato a partire dal 13 agosto grazie al decreto legge del 30 giugno in merito ai Congedi Parentali.
Facciamo prima un cenno su congedo Maternità e Paternità.
CONGEDO MATERNITÀ (ASTENSIONE OBBLIGATORIA)
La durata del congedo di maternità obbligatorio è di cinque mesi, due mesi prima dalla data presunta del parto e i tre successivi al parto.
Nei casi di gravidanza a rischio o di mansioni incompatibili con la gravidanza, la decorrenza è, tuttavia, anticipata e il periodo di congedo può essere ulteriormente prorogato.
Inoltre, la legge consente anche di posticipare la data di inizio dei mesi di congedo obbligatorio, rendendo possibile lavorare anche fino all’ottavo mese di gravidanza nel caso non vi siano rischi per il nascituro.
La fruizione del congedo di maternità, in specifiche condizioni, è possibile anche dopo il parto.
CONGEDO DI PATERNITÀ
Il D. Leg.vo 105/2022 stabilisce che il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, può astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa.
Il congedo di paternità obbligatorio può essere fruito negli stessi giorni in cui la madre sta fruendo del con1gedo di maternità.
Il padre può richiedere il congedo di paternità alle stesse condizioni previste per la madre, a prescindere da fatto che la stessa sia lavoratrice o meno, in caso di morte o grave infermità della stessa ed in caso di abbandono del figlio o di affidamento esclusivo al padre.
Il congedo di paternità coincide temporalmente con il periodo di congedo di maternità non fruito e termina al terzo mese dopo il parto in caso di madre non lavoratrice.
La nuova riforma non ha interessato queste previsioni.
CONGEDI PARENTALI, DURATA MASSIMA DEL CONGEDO PARENTALE
È su questa previsione che la riforma ha apportato migliori benefici. Per congedo parentale si intende l’astensione facoltativa della lavoratrice e/o del lavoratore. Spettava ad entrambi i genitori, anche congiuntamente, fino al compimento dei 12 anni di età del bambino. Prima del 13 agosto era per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi, elevabili ad 11 qualora il padre lavoratore si fosse astenuto dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi.
Nel rispetto del limite dei 10/11 mesi di congedo, spettava:
- alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
- al padre lavoratore dipendente, dal giorno successivo al parto anche mentre la madre è in congedo di maternità o usufruisce dei riposi giornalieri, oppure se è casalinga o lavoratrice autonoma per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi elevabile a 7 mesi se si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi.
Mentre al genitore solo (padre o madre), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.
Retribuiti al 30% solo fino al sesto anno del bambino.
La riforma ha apportato le seguenti modifiche:
- i periodi indennizzabili possono arrivare complessivamente a 9 mesi (prima erano 6);
- il diritto all’indennità è esteso fino ai 12 anni di età del bambino;
la ripartizione si basa su una parificazione fra madre e padre: dove sia la madre sia il padre hanno diritto ad avere 3 mesi a testa di congedi parentali retribuiti al 30%; per gli altri 3 mesi, è possibile fruirne alternativamente fra i due genitori.