Numerose ricerche mettono in evidenza come la pandemia abbia profondamente mutato il modo di lavorare, ma anche di pensare al lavoro. Il lavoro agile, dapprima strumento di contrasto all’epidemia da COVID-19, successivamente si è tramutato in una modalità strutturale di organizzazione aziendale capace di offrire forme di flessibilità dei tempi e dei luoghi di lavoro. Dopo due anni di prestazione da remoto, in alcuni casi sono gli stessi lavoratori a richiedere ai propri datori nuove modalità strutturali, in un quadro di fiducia, autonomia e responsabilità condivisa.
In quest’ottica la FABI assieme alle altre Organizzazioni Sindacali e Agenzia delle entrate Riscossione, nella notte del 9 marzo scorso a conclusione di un duro confronto durato per giorni, hanno sottoscritto l’accordo sullo smart working. Tale accordo, resosi necessario dal termine dello stato di emergenza sanitaria, si inserisce nell’ambito del percorso negoziale di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale della Riscossione recentemente avviato. L’accordo sottoscritto, che ha validità di un anno, vede come destinatari tutti i dipendenti dell’Ente pubblico economico assunti con contratto a tempo indeterminato, che svolgano attività compatibili con l’esecuzione della prestazione in modalità agile. Fermi restando la volontarietà all’accesso ed il diritto alla disconnessione – nocciolo duro del lavoro smart – le richieste di adesione al lavoro agile si formalizzeranno con la sottoscrizione di un contratto individuale.
In tale contratto verranno specificati – tra le altre cose – il numero delle giornate in lavoro agile per un massimo di 4 giorni al mese per le Direzioni Regionali (Aree Territoriali), 6 giorni al mese per le Direzioni Regionali (Settori) e 8 giorni al mese per le Strutture Centrali.
Tali macro fasce sono state individuate dall’Ente per la Riscossione tenuto conto delle proprie esigenze tecniche-organizzative. La prestazione agile dovrà svolgersi in un luogo situato nel territorio nazionale scelto dal dipendente che risponda ai requisiti di sicurezza e riservatezza, nella fascia oraria 8.00/20.00 – in modalità anche non continuativa – ma sempre nel rispetto della durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale. È bene sottolineare, inoltre, come lo smart worker abbia diritto allo stesso trattamento economico e normativo complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dei locali aziendali. In altri termini, il lavoratore agile non può essere trattato diversamente rispetto ai suoi colleghi tradizionali per il solo fatto di svolgere la prestazione in modalità flessibile. In una nota congiunta delle Organizzazioni sindacali firmatarie si legge: “l’accordo, che ha validità di un anno, dà la possibilità di continuare ad adottare questa modalità di organizzazione del lavoro oltre l’emergenza sanitaria e di poterne sperimentare le potenzialità e le criticità applicative per porre in essere gli adattamenti che ne migliorino la fruibilità”.