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La R.I.T.A. e i fondi pensione

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

La Previdenza Complementare è una forma di previdenza che si può aggiungere, ma non sostituire, a quella obbligatoria. Dal 1° gennaio 2007, la materia è regolamentata dal D. Lgs. 252/05, che prevede, per i lavoratori, il versamento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari a cui sono iscritti, oltre al versamento dei contributi sia individuali sia del datore di lavoro, come normato dagli accordi sindacali.

Entriamo ora nel dettaglio di questo strumento “LA R.I.T.A.”. La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.) introdotta con la legge 232/2016 consente agli iscritti alla previdenza complementare di richiedere una liquidazione, di tutto o parte del montante accumulato, frazionata nel periodo intercorrente tra il momento di accettazione della richiesta ed il conseguimento dell’età anagrafica prevista per il pensionamento di vecchiaia.

CHI PUÒ ACCEDERVI?

Alla R.I.T.A. possono accedere i lavoratori del settore privato nonché i lavoratori del settore pubblico sempre che abbiano aderito ai fondi pensione aperti o chiusi o anche ai PIP (i cd. piani individuali pensionistici). Da tale possibilità sono espressamente esclusi gli aderenti ai fondi preesistenti istituiti prima del 1993 in regime di prestazione definita.

QUALI SONO I REQUISITI PER RICHIEDERE LA R.I.T.A.

Dal primo gennaio 2018 sono a disposizione degli aderenti ai fondi pensione complementari due modalità di accesso alla di R.I.T.A.:

  • alla cessazione dell’attività lavorativa. È prevista per coloro che cessano dall’attività lavorativa e si trovano nelle condizioni di poter accedere al pensionamento di vecchiaia entro cinque anni dalla richiesta (in poche parole devono avere un’età di almeno 62 anni al momento di presentazione della richiesta. Esempio: cessazione rapporto a 61 anni e 6 mesi. Potrò presentare la domanda solo quando avrò compiuto 62 anni di età) e devono anche aver maturato al momento della domanda almeno 20 anni di contributi INPS, nonché 5 anni di iscrizione e contribuzione al fondo pensionistico al quale si chiede la Rendita temporanea anticipata.
  • per inoccupazione. Riguarda coloro che cessano dall’attività lavorativa e successivamente sono inoccupati per più di 24 mesi. Devono, però, poter raggiungere l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi e aver maturato, al momento della domanda, almeno 20 anni di contributi INPS, nonché avere almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?

Il trattamento fiscale della R.I.T.A. segue quanto previsto dal D.Lgs. 252/2005.

La parte imponibile della R.I.T.A. – sia che costituisca l’intero importo del montante complessivamente maturato presso il fondo pensione sia che rappresenti una quota parte dello stesso – è assoggettata a tassazione con la ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta dello 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali sino ad abbassare l’aliquota sostitutiva al 9%.

Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, saranno computati fino a un massimo di 15 anche gli anni di iscrizione alla previdenza complementare anteriori al 1° gennaio 2007. Viene riconosciuta, inoltre, la facoltà di non avvalersi della predetta tassazione sostitutiva, mediante evidenziazione di tale scelta nella dichiarazione dei redditi, nel qual caso la R.I.T.A. è assoggettata a tassazione ordinaria. (opzione che naturalmente verrà esercitata dal singolo interessato esclusivamente nei casi in cui ne avesse convenienza).

Ciò che rende particolarmente attraente dal punto di vista fiscale la R.I.T.A. è il fatto che la tassazione applicata si dimostra significativamente inferiore rispetto al regime tradizionale che, ad esempio, per i versamenti effettuati nei fondi prima del 1996, ed in molti casi anche dopo il 1996, per la R.I.T.A. porta ad imposte più che dimezzate (!!!) oltre a permettere anche ai “nuovi iscritti” (ossia ai lavoratori iscritti ad un Fondo pensione dopo il 28/4/1993) di ritirare – qualora ritengano sufficiente la pensione INPS maturata – tutta la propria posizione in capitale. 

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