REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI
È giusto ricordare che i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, o aziendali, alle forme di previdenza complementare sono interamente deducibili dal reddito Irpef per un ammontare complessivo annuo non superiore ad Euro 5.164,57.
Vi sono poi due particolari situazioni che permettono di ampliare il limite di deducibilità.
LAVORATORI NEOASSUNTI
Ai lavoratori di prima occupazione (verificabile dal codice previdenziale presente sulla CU) successiva al 1° gennaio 2007 che, nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, abbiano versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile di 5.164,57 euro annui, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, in misura pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione, e comunque non superiore a 2582,29 euro in ciascun anno (art. 8, comma 6, D.Lgs. n. 252/05).
VERSAMENTO AL FONDO DEI PREMI DI RISULTATO SOTTOFORMA DI WELFARE
Il contributo versato al Fondo che deriva dalla scelta del dipendente di convertire il premio di risultato in importi welfare (Legge di Stabilità 2016) non concorre alla determinazione del reddito di lavoro dipendente entro il limite – in relazione alla normativa vigente tempo per tempo – di 3.000 euro (esenzione operante anche all’atto dell’erogazione della prestazione) e tale importo si aggiunge agli ordinari contributi di previdenza complementare che invece sono deducibili entro il plafond ordinario di 5.164,57 euro.
Sia l’esenzione dell’importo fino a 3.000 euro sia la deduzione dei contributi operano in sede di busta paga e di Certificazione Unica (CU).
I rispettivi importi sono riportati in differenti punti della CU in quanto soggetti a diversi regimi fiscali agevolati (di esenzione permanente fino a 3.000 euro il premio convertito in contributo, di deduzione fino a 5.164,57 euro il contributo ordinario di previdenza complementare).