INNANZITUTTO CHE COS’È LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE?
La Previdenza complementare è una forma di previdenza che si può aggiungere, ma non sostituire a quella obbligatoria. Dal 1° gennaio 2007, la previdenza complementare è regolamentata dal D. Lgs. 252/05, che prevede, per i lavoratori dipendenti del settore privato, il versamento del TFR alle forme pensionistiche complementari.
QUAL È LA DIFFERENZA TRA FONDI PENSIONE CHIUSI E APERTI?
I fondi pensione chiusi si rivolgono a specifiche categorie e la legge identifica i soggetti autorizzati a costituirli. Un esempio per noi bancari sono i Fondi Pensione ai quali tutti siamo iscritti e nei quali confluiscono sia le quote che versano gli istituti – grazie agli accordi sindacali volta per volta sottoscritti – sia quelle che versiamo noi. Un altro esempio è Il Fondo Cometa relativo alla categoria dei Metalmeccanici.
Possono aderirvi:
- lavoratori dipendenti privati (assunti a tempo indeterminato o determinato);
- lavoratori dipendenti pubblici;
- lavoratori “atipici” assunti con le tipologie contrattuali previste dalla legge (lavoratore a tempo parziale, lavoratore intermittente) e lavoratori in somministrazione (apprendista, lavoratore accessorio);
- lavoratori autonomi e liberi professionisti;
- lavoratori “casalinghi” (soggetti che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari di cui al d. lgs. n. 256/1996);
- soci di cooperative;
nonché i familiari fiscalmente a carico se il Fondo lo prevede.
I Fondi pensione aperti sono rivolti a quei lavoratori e a quelle categorie che, o non hanno i requisiti per aderire ai Fondi chiusi o che prediligono questa seconda soluzione per scelta volontaria.
I fondi aperti possono esser costituiti da Sgr, Sim, Banche, Compagnie assicurative, previa autorizzazione da parte dell’autorità di vigilanza (Covip).
In estrema sintesi, tralasciando la possibilità a norma di legge che hanno gli iscritti di richiedere anticipazioni a valere sulla propria posizione maturata (il cosiddetto “zainetto”) nel corso dell’attività lavorativa, i Fondi Pensione, siano essi chiusi o aperti, hanno la funzione di erogare alla fine del percorso lavorativo una pensione integrativa a quella dell’INPS in modo da mantenere, anche dopo il pensionamento, un tenore di vita simile a quello di cui si godeva lavorando.
Riassumendo, i fondi pensione aperti sono istituiti direttamente dai soggetti sopra indicati e rappresentano un patrimonio autonomo e separato finalizzato esclusivamente all’erogazione delle prestazioni previdenziali integrative.
I fondi pensione chiusi sono destinati a lavoratori appartenenti ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese.