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Riscatto di laurea agevolato

L’articolo 20, comma 6, decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 ha introdotto, per le domande presentate dal 29 gennaio 2019, un nuovo metodo di calcolo per il riscatto degli anni di laurea.

COSA È IL “RISCATTO DI LAUREA AGEVOLATO” E A CHI È RIVOLTO?

Come per il riscatto ordinario, il riscatto agevolato del corso di laurea permette di valorizzare ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi.

È comunque valido a condizione che l’interessato abbia conseguito il titolo di studio.

La circolare INPS n. 6 del 22 gennaio 2020 fornisce alcuni chiarimenti al decreto legge 4/2019 che ha introdotto il riscatto della laurea agevolato per gli anni di studio ai fini della pensione.

Prima della circolare INPS, per un lavoratore di oggi che avesse frequentato l’università prima del 1996 sarebbero stati conteggiati ai fini della contribuzione per la pensione solo gli anni successivi a quella data e non antecedenti.

Con i chiarimenti della circolare viene introdotta la possibilità di riscatto anche degli anni che precedono il 1996, allargando quindi la platea dei beneficiari toccati dalla norma che non sono solo gli under 45 come inizialmente previsto dall’interpretazione prevalente.

Per riscattare anche gli anni universitari antecedenti al 1996 ci sono, però, delle condizioni affinché possa avvenire:

1. il lavoratore deve avere meno di 18 anni di contributi versati al 31/12/1995;

2. il lavoratore deve avere almeno 15 anni di contributi al momento del riscatto;

3. il lavoratore deve avere almeno 5 anni accantonati col sistema contributivo.

Nota bene: l’articolo 1, comma 23 della legge 335/1995 consente ai lavoratori iscritti presso l’assicurazione generale obbligatoria e ai fondi ad essa sostitutivi ed esclusivi in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 di optare per la trasformazione e la liquidazione della pensione secondo le regole contributive.

In caso di accertamento positivo del diritto l’opzione comporta l’applicazione del metodo di calcolo contributivo all’intera pensione del soggetto che la effettua e diventa irrevocabile a partire dal momento in cui il lavoratore riceve, successivamente all’opzione, una retribuzione eccedente il massimale il cui imponibile previdenziale viene abbattuto al massimale stesso.

Per il 2021 il massimale annuo della base contributiva è di Euro 103.055.

Anche per il riscatto agevolato la domanda è esercitabile anche dai soggetti inoccupati che, al momento della stessa, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e che non abbiano iniziato l’attività lavorativa in Italia o all’estero.

QUANTO COSTA IL RISCATTO AGEVOLATO?

Per il 2023, il riscatto della laurea prevede un pagamento annuo della cifra agevolata di 5.776 euro (il 33% del il reddito minimo annuo ai fini del contributo dovuto dagli artigiani e dai commercianti aggiornato annualmente; per il 2022 il costo annuo era di euro 5.360,19) per ogni anno di studio universitario e di conseguenza più vantaggioso di quello ordinario.

Vengono conteggiati ai fini della pensione al massimo 5 anni di studio universitario. Il periodo fuori corso non può essere riscattato e resta riservato a coloro che sono iscritti alla gestione separata INPS.

QUALI SONO I TITOLI RISCATTABILI?

  • i diplomi universitari, i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due e superiore a tre anni;
  • i diplomi di laurea i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e superiore a sei anni;
  • i diplomi di specializzazione conseguiti successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
  • i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
  • i titoli accademici introdotti dal decreto 3 novembre 1999, n. 509 ovvero Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea Specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea.

Non si possono riscattare i periodi di iscrizione fuori corso e i periodi già coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa o da riscatto, che siano, non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche negli altri regimi previdenziali (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e fondi sostitutivi ed esclusivi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e gestione di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335).

Inoltre i versamenti annui sono come per il riscatto ordinario, deducibili in fase di dichiarazione dei redditi.

In sintesi, il riscatto agevolato contribuisce alla formazione della pensione futura ed anche, a legislazione vigente, ad aumentare l’anzianità contributiva.

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