giovedì, Maggio 1, 2025
No menu items!
FABI
a cura del Coordinamento FABI Giovani - giovani@fabi.it
HomeAltroRiscossioneEx festività anno 2023 nel settore Riscossione

Ex festività anno 2023 nel settore Riscossione

Capita spesso, in ambito lavorativo, di sentir parlare di “ex festività” o “festività soppresse”. Ma cosa sono e come funzionano?

In primo luogo, come si evince dal nome, per “ex festività” si intendono per l’appunto le festività che in passato venivano godute effettivamente nel giorno in cui cadevano, ma che successivamente sono diventate giornate lavorative. Tuttavia, al lavoratore, è stato mantenuto il diritto ad usufruirne tramite giornate di permesso retributivo durante l’anno. In passato, infatti, le festività nazionali erano in numero maggiore rispetto ad oggi. La legge n. 54 del 1977 è poi intervenuta apportandone una riduzione. Tuttavia, nel cancellare tali festività, il legislatore ha comunque riconosciuto in capo al lavoratore dipendente la possibilità di maturare un giorno di riposo, demandando ai contratti collettivi nazionali di lavoro il compito di stabilire termini e modalità di godimento. In particolare, il tema dei permessi retributivi per ex festività è disciplinato dall’art. 56 del vigente Contratto Collettivo Nazionale della Riscossione.

Nello specifico, i giorni di ex festività sono:

  • San Giuseppe (festa del papà) 19 marzo;
  • Ascensione (39° giorno dopo la domenica di Pasqua);
  • Corpus Domini (60° giorno dopo Pasqua);
  • Festa dell’Unità Nazionale 4 novembre;
  • S.S. Pietro e Paolo 29 giugno (con esclusione della Capitale dove tale data è considerata festività).

Pertanto, per l’anno in corso, il totale delle ex festività cadenti dal lunedì al venerdì è pari a n. 2 per il comune di Roma e n. 3 per tutti gli altri comuni.

Due sono le condizioni per il riconoscimento dei permessi:

  • che le ex festività ricorrano in giorni in cui è prevista la prestazione lavorativa ordinaria per il collega interessato;
  • che la lavoratrice/lavoratore abbia diritto, per quei giorni, all’intero trattamento economico. (in altri termini, in quei giorni, non bisogna essere ad es. in aspettativa, in permesso non retributivo).

In conclusione, i permessi retributivi per ex festività sono fruibili – compatibilmente con le esigenze di servizio – dal 16 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e possono essere utilizzati come giornata intera oppure a frazioni minime di 1 ora, con eventuali frazioni aggiuntive di almeno 30 minuti (in Agenzia delle Entrate Riscossione), ovvero 1 ora e frazioni aggiuntive di almeno 15 minuti (in Equitalia Giustizia S.p.A.).

Rosalia Acconcia
Rosalia Acconcia
Esecutivo Nazionale FABI Giovani
ALTRI ARTICOLI
FABI
FABI

I PIU' LETTI

FABI