Abbiamo trattato nell’ultimo numero delle novità introdotte dal 13 agosto grazie al Decreto legge del 30 giugno in merito ai congedi parentali.
È doveroso tornare subito in argomento a fronte delle nuove ed importanti previsioni.
BUONE NOTIZIE PER I GENITORI CHE LAVORANO
Il congedo parentale nel 2023 viene potenziato con un’indennità dell’80% della retribuzione per almeno un mese del periodo accessibile. Grazie alla circolare dell’INPS, del 16 gennaio, abbiamo i primi chiarimenti relativi alle misure a sostegno delle famiglie e, soprattutto, chi potrà usufruire del congedo parentale.
Specifichiamo nuovamente che durante il periodo facoltativo e per un periodo massimo di 9 mesi, l’indennità è pari al 30% della retribuzione media giornaliera che spetta:
- per tre mesi alla madre;
- per altri tre mesi al padre;
- solo a uno dei due, spettano altri tre mesi.
Detto in altri termini, la madre ed il padre, possono beneficiare, in alternativa fra di loro, del 30% della retribuzione del proprio stipendio da un minimo di 3 ad un massimo complessivo di 9 mesi di congedo. Non è possibile superare questa soglia nel corso dei 12 anni di vita del figlio.
Il genitore può continuare a beneficiare dello stipendio, nella stessa percentuale specificata prima, a patto che il proprio reddito individuale sia inferiore di 2,5 volte l’importo del trattamento minimo della pensione a carico dell’assicurazione obbligatoria.
NOVITÀ 2023: IL CONGEDO PARENTALE ALL’80% DELLO STIPENDIO
E da quest’anno, in aggiunta, s’inserisce un’ulteriore novità prevista dalla Legge di Bilancio (comma 359, art.1): uno dei due genitori può usufruire per un solo mese, entro il sesto anno di vita del/la bambino/a, di un’indennità dell’80% della retribuzione.
Attenzione: si tratta di un solo mese all’80% (anziché il 30%) dello stipendio, non per tutti i mesi e solo entro il sesto anno di vita.
A CHI SPETTA IL CONGEDO PARENTALE NEL 2023
Sempre la circolare n.4 del 16/01/2023 dell’INPS ha chiarito chi può accedere al congedo parentale potenziato. Nello specifico, può beneficiarne un lavoratore assunto in un’azienda con un contratto di lavoro subordinato che termina il periodo di congedo di maternità o in alternativa di paternità successivamente al 31/12/2022.
Un requisito importante da rispettare è sempre il limite di età del bambino: è possibile ottenere un congedo di un massimo di 9 mesi al 30% dello stipendio entro i 12 anni compiuti del proprio figlio. Il mese aggiuntivo di congedo da lavoro all’80% del proprio stipendio viene concesso solo fino al sesto anno di età del bambino.
Il testo definitivo della manovra ha introdotto la possibilità di scelta per entrambi i genitori, estendendo la possibilità di assentarsi dal lavoro per più tempo anche ai papà lavoratori.
CONGEDO PARENTALE: UN CONFRONTO PRIMA E DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2023
Per concludere, attendendo ulteriori chiarimenti dall’INPS, facciamo il punto su com’è cambiato il congedo parentale dopo la Legge di Bilancio 2023.
Prima il congedo spettava entro i 12 anni del bambino per 10 mesi (elevabili a 11) di cui:
- solo sei mesi indennizzabili, entro sei anni di vita del bambino;
- 10 mesi (elevabili a 11) indennizzabili, entro otto anni di vita del bambino per i percettori di un reddito annuo basso
A partire da quest’anno, il congedo parentale spetterà sempre per 10 mesi (elevabili a 11) entro i 12 anni di vita del bambino, di cui:
- 9 mesi indennizzabili entro 12 anni di vita del bambino;
- 10 mesi (elevabili a 11), entro i 12 anni di vita del bambino per le famiglie con un reddito sottosoglia.
Ciò significa che il congedo viene prolungato di altri 3 mesi anche per i genitori con reddito medio-alto e viene potenziato con l’aggiunta di un mese indennizzato all’80% entro sei anni di vita del bambino. In più, l’estensione e il potenziamento valgono per entrambi i genitori.