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a cura del Coordinamento FABI Giovani - giovani@fabi.it
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Decreto Sostegni. In tempo di Covid un’opportunità per i contribuenti

A distanza di un anno da quando è iniziata la pandemia causata dal Coronavirus, si è delineata in Italia e nel mondo intero una situazione critica non solo dal punto di vista sanitario, ma anche da quello economico e sociale. In questi mesi la pandemia ha scavato un solco molto profondo nell’economia mondiale ed in particolare nel nostro Paese: la crisi che ha coinvolto moltissimi settori ha stravolto l’intera geografia occupazionale.

Vari sono stati gli aiuti economici erogati dal governo per cercare di attenuare le conseguenze negative del momento; ultimo, in ordine cronologico è stato il “Decreto Sostegni”. Dal punto di vista fiscale, tre sono le agevolazioni previste dal decreto: la cancellazione totale delle cartelle fino a 5 mila euro, lo slittamento delle scadenze per il versamento delle rate derivanti da rottamazione ter e saldo e stralcio e la proroga della sospensione dell’attività dell’Agente della Riscossione.

Per ciò che concerne, la cancellazione totale delle cartelle emesse dall’agente della riscossione dal 2000 al 2010 per importi fino a 5 mila euro e con un reddito dichiarato non superiore a 30 mila euro, rientreranno anche quelle con debiti residui della pace fiscale. Nel caso specifico il Ministero dell’Economia emanerà con proprio decreto le modalità precise e data per l’annullamento delle cartelle di pagamento, che comporterà uno stralcio automatico per lo Stato di circa 666 milioni di euro. Dalla cancellazione delle cartelle sono escluse le somme dovute per il recupero di aiuti di Stato, per condanne della Corte dei Conti o per multe/sanzioni derivanti da sentenze penali. Sarà esclusivo onere di Agenzia delle entrate – Riscossione provvedere alla cancellazione del debito, esonerando quindi il contribuente da qualsivoglia azione di merito.

Slittamento dei termini di pagamento della definizione agevolata, concede più tempo per chi deve saldare il conto della pace fiscale purché in ordine con il pagamento delle rate 2019. Infatti, a chi ha rate in essere della rottamazione ter e del saldo e stralcio 2020-2021, il nuovo decreto proroga le scadenze rispettivamente a luglio 2021 (quelle del 2020) e a novembre 2021 (quelle del 2021). Oltre a questa previsione, rimane applicata la regola dei 5 giorni di tolleranza per il cosiddetto “lieve inadempimento”. Il termine del 31 luglio 2021, data entro cui devono essere pagate tutte le rate della rottamazione ter in scadenza nel 2020, per effetto della tolleranza si sposta in automatico a lunedì 9 agosto 2021.

Il calendario viene in ulteriore soccorso ai debitori perché fa guadagnare loro anche il primo week end di agosto, fissando il versamento al primo giorno feriale utile (il 9 agosto appunto). In analogia, per il saldo di tutte le rate del 2021 della rottamazione ter e del saldo e stralcio, il cui termine di versamento è stato fissato dal Decreto Sostegni al 30 novembre 2021 valgono i cinque giorni di tolleranza che diventano sei, fissando il termine di pagamento a lunedì 6 dicembre 2021.

Che cosa succede se si paga oltre i termini? Rimangono in essere le regole vigenti in base alle quale il mancato rispetto dei termini di scadenza o il pagamento parziale, comportano la decadenza dalla pace fiscale; i versamenti effettuati saranno, quindi, considerati come un acconto sulle somme dovute in origine ed iscritte in cartella. Il contribuente “decaduto” può comunque, grazie alle novità introdotte dal decreto Rilancio (DL 34/2020), richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute, rientrando così nei piani di dilazione ordinari che Agenzia delle entrate-riscossione concede in tempi di normale amministrazione ai contribuenti.

Infine, sono sospese fino al 30 aprile 2021 le notifiche delle cartelle di pagamento, le procedure di riscossione, le procedure cautelari ed esecutive effettuate dall’Agente della Riscossione aventi ad oggetto stipendi e altre attività assimilate.

La sospensione per il versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito ed avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione termina il 30 aprile 2021. Pertanto, tutti i versamenti previsti dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2021.

La maggior parte dei colleghi della riscossione ha operato dall’inizio della pandemia in regime di smart working semplificato, come da normativa Covid. L’eccezionalità di questo periodo ha imposto ed ha portato a sviluppare una diversa operatività nella nostra azienda (ad esempio lo sportello da remoto) offrendo l’opportunità al contribuente di poter rivolgersi in tutta tranquillità all’agente della riscossione preservandosi dal rischio di contagio da Covid.

Le proroghe dei termini, che hanno interessato nel tempo gli adempimenti fiscali, sono di prossima scadenza, ciò comporterà seppur con gradualità una ripartenza del lavoro in presenza. Nei prossimi mesi saremo, quindi, nuovamente chiamati ad assolvere il nostro importante, impegnativo ma indispensabile dovere per Paese con la dovuta attenzione e la consapevolezza della difficoltà in cui versano famiglie ed imprese.

Francesco Spalluto
Francesco Spalluto
Coordinamento Nazionale Riscossione
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