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Equitalia Giustizia S.p.A e lo smart working

Dopo Agenzia delle Entrate Riscossione, definiti anche in Equitalia Giustizia gli aspetti tecnici, regolamentari ed abilitativi in materia di Smart Working.

Tale disciplina di dettaglio presuppone necessariamente gli indirizzi tracciati dall’Accordo Quadro del gennaio 2019. Accordo, quest’ultimo, che ha introdotto nel settore della riscossione, in via sperimentale e su base volontaria, le linee guida per una diversa modalità spazio-temporale di organizzazione della prestazione lavorativa.

Nello specifico – con i Verbali di Accordo integrativi del 6 marzo 2020 e del 23 luglio stesso anno – la FABI di concerto con le altre organizzazioni sindacali firmatarie e la delegazione aziendale hanno convenuto di introdurre, in via sperimentale e fino alla data del 31/12/2020, lo strumento del lavoro agile all’interno di Equitalia Giustizia Spa, normandone anche il funzionamento extra ordinem, ovvero quale misura urgente di contrasto e contenimento della situazione di emergenza sanitaria pubblica legata all’epidemia da Covid-19.

Su esclusiva base volontaria, potranno richiedere lo smart working tutti i dipendenti della società (ad eccezione, di norma, di quelli aventi ruolo di responsabile) assunti con contratto a tempo indeterminato da almeno 12 mesi e nella percentuale massima del 30% di tutto il personale in forza alla data del 01/01/2020.

Propedeutica, la sottoscrizione di un accordo individuale in cui sono indicati durata e modalità di svolgimento del lavoro.

L’accordo individuale potrà prevedere: n.1 giornata alla settimana di prestazione lavorativa in modalità agile fino ad un massimo di 5 giorni al mese non cumulabili tra loro;

in alternativa, n. 2 giornate alla settimana di prestazione lavorativa in smart working fino ad un massimo di 10 giorni al mese non cumulabili tra loro; altrimenti, n.1 settimana al mese di prestazione agile che coinciderà con la prima settimana piena (lunedì/venerdì) di ogni mese.

Tuttavia, mettono nero su bianco sindacati ed azienda: nella sola fase di emergenza epidemiologica da Covid-19, ai fini di contenimento del rischio di contagio, non sussistono – nell’applicazione dell’istituto – astratti limiti numerici o percentuali alle unità di lavoratori che possono svolgere la propria prestazione in modalità smart.

Ed ancora, nell’attuale fase di emergenza sanitaria da Covid-19, i suddetti limiti temporali giornalieri/settimanali potranno essere derogati, potendosi prevedere n.5 giornate a settimana fino ad un massimo di 22 giorni al mese non cumulabili.

Obiettivo, il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

Rosalia Acconcia
Rosalia Acconcia
Esecutivo Nazionale FABI Giovani
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