INNANZITUTTO, CHE COS’È LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE?
La Previdenza Complementare è una forma di previdenza che si può aggiungere, ma non sostituire, a quella obbligatoria. Dal 1° gennaio 2007, la previdenza complementare è regolamentata dal D. Lgs. 252/05, che prevede, per i lavoratori neoassunti dipendenti del settore privato di dichiarare entro 6 mesi dall’assunzione se destinare il TFR al Fondo Pensioni Aziendale o di Categoria, oppure lasciarlo in Azienda (scegliendo così di non aderire alla previdenza complementare, perdendo conseguentemente il contributo aziendale a favore, stabilito dagli accordi Sindacato-Azienda vigenti). Nel caso il neoassunto non esplicitasse alcuna volontà riguardo la destinazione del TFR, esso viene destinato automaticamente ad un’apposita sezione del Fondo (cosiddetto TFR Tacito, secondo il principio del silenzio-assenso). Per chi, invece, all’epoca risultava già in servizio, è stata concessa la facoltà di destinare o meno il TFR maturando alla forma pensionistica complementare.
QUAL È LA DIFFERENZA TRA FONDI PENSIONE CHIUSI E APERTI?
Premesso che la legge identifica per entrambe le tipologie i soggetti autorizzati a costituirli, i Fondi Pensione Chiusi si rivolgono a specifiche categorie di lavoratori (ricordiamo qui che peraltro possono iscriversi a tale tipo di Fondo Pensioni anche i familiari fiscalmente a carico degli iscritti). Un esempio per noi bancari sono i Fondi Pensione ai quali siamo iscritti e nei quali confluiscono sia i contributi che versano gli Istituti (grazie agli accordi sindacali sottoscritti tempo per tempo) sia quelli che versiamo noi.
Un altro esempio è Il Fondo Cometa relativo alla categoria dei metalmeccanici.
Sempre riguardo i Fondi Pensioni Chiusi di categoria, vi possono aderire le seguenti categorie:
- lavoratori dipendenti privati (assunti a tempo indeterminato o determinato);
- lavoratori dipendenti pubblici;
- lavoratori “atipici” assunti con le tipologie contrattuali previste dalla legge (lavoratore a tempo parziale, lavoratore intermittente) e lavoratori in somministrazione (apprendista, lavoratore accessorio);
- lavoratori autonomi e liberi professionisti;
- lavoratori “casalinghi” (soggetti che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari di cui al D.lgs. n. 256/1996);
- soci di cooperative.
I Fondi Pensioni Aperti sono rivolti a quei lavoratori e a quelle categorie che o non hanno i requisiti per aderire ai Fondi Chiusi o che prediligono questa seconda soluzione per scelta volontaria.
I fondi aperti possono esser costituiti da Sgr, Sim, Banche, Compagnie assicurative, previa autorizzazione da parte dell’autorità di vigilanza (Covip).
Riassumendo, i Fondi Pensione Aperti sono istituiti direttamente dai soggetti sopra indicati e rappresentano un patrimonio autonomo finalizzato esclusivamente all’erogazione delle prestazioni previdenziali. I Fondi Pensione Chiusi sono destinati esclusivamente a lavoratori appartenenti ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese.
In entrambi i casi, permettono di realizzare una pensione integrativa, in modo dai permettere il mantenimento, anche dopo il pensionamento, di un tenore di vita simile a quello del periodo lavorativo.