Nei precedenti numeri abbiamo spesso parlato dei fondi pensione, della differenza con il TFR, della differenza fra fondi aperti e fondi chiusi, dei vantaggi fiscali e di tutte le altre caratteristiche.
Approfondiremo ora il motivo per il quale si versano i contributi nel nostro fondo.
LA LIQUIDAZIONE
Il fondo pensione, come già ricordato consente agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di una prestazione pensionistica complementare alla pensione INPS. Funziona secondo il meccanismo della capitalizzazione: i contributi sia dell’aderente sia del datore di lavoro vengono investiti nei comparti o linee di investimento del Fondo.
QUANDO E COME SI OTTIENE LA LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE
Di norma, si ha diritto alla liquidazione della prestazione quando maturano i requisiti per la pensione INPS. La prestazione può essere erogata a scelta dell’aderente in tre modalità:
- l’intero montante accumulato viene convertito in rendita vitalizia immediata. Quindi ogni mese il Fondo Pensioni erogherà una pensione complementare a quella INPS fino a che il pensionato è in vita. In alternativa, si può scegliere tra altre tipologie di rendita, fra cui evidenziamo quella reversibile, che in caso di morte viene erogata al beneficiario indicato
- si può richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. La residua quota viene erogata in rendita vitalizia;
- l’intero capitale accumulato può essere richiesto al 100% in un’unica soluzione qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata senza reversibilità il 70% della posizione maturata risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale.
Inoltre, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo Pensioni, è possibile:
- richiedere il riscatto totale o parziale della posizione,
- trasferire la posizione maturata presso un’altra forma pensionistica complementare collegata alla nuova attività lavorativa;
- mantenere la posizione presso il Fondo Pensioni, anche in assenza di contribuzione.
ANTICIPAZIONE PARZIALE
È inoltre possibile richiedere il capitale senza aspettare il pensionamento. La legge ha previsto dei casi ben precisi in cui puoi farlo e anche l’ammontare che puoi richiedere.
Inoltre, cambierà anche la tassazione a cui verrà sottoposta l’anticipazione stessa.
Puoi chiedere un’anticipazione nei seguenti casi:
- in qualsiasi momento, se devi pagare spese mediche (solamente se dovute a gravi motivi di salute, quindi per delle semplici visite specialistiche, per esempio, non puoi) per te, per il coniuge o per i figli. In questo caso puoi richiedere in ogni momento fino al 75% di quanto hai accumulato nel fondo. La ritenuta a titolo d’imposta prevede un’aliquota massima del 15%;
- decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75% se devi ad esempio acquistare o ristrutturare la prima casa di abitazione per te o per i figli. Alla somma si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%;
- infine, sempre passati otto anni, puoi chiedere fino al 30% della posizione per qualunque motivo e alla somma si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%.
Quanto erogato è imponibile solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo, per cui è esente quella parte di prestazione che deriva da contributi a suo tempo non dedotti e dai rendimenti già tassati.
Ci sono poi altre casistiche particolari per poter riscattare il capitale accumulato.
Senza entrare nel dettaglio, le elenchiamo di seguito:
- riscatto totale o del 50% della posizione accumulata per invalidità permanente o disoccupazione;
- riscatto totale degli eredi o dei beneficiari in caso di morte dell’iscritto al fondo;
- RITA (rendita integrativa temporanea anticipata) che abbiamo approfondito nel numero precedente.