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Intesa raggiunta

Premio Aziendale 2020 in Equitalia Giustizia S.p.A.

Sottoscritto in data 9 luglio, dopo un’attenta disamina, il Verbale di Accordo sul Premio Aziendale 2020 in Equitalia Giustizia S.p.A..

Grazie all’intesa definita dalla FABI, con le altre organizzazioni sindacali, e la delegazione aziendale, le aree professionali ed i quadri direttivi di Equitalia Giustizia acquisiscono certezze sul VAP di quest’anno che verrà erogato, di norma, con le competenze del mese di giugno 2021.

Il Premio di Risultato 2020 – sottoposto a regime di tassazione agevolata – sarà dunque corrisposto a tutti i dipendenti della Società partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che abbiano superato il periodo di prova e che siano in forza alla data del 1° gennaio 2021.

In linea con quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale, il premio sarà parametrato in base all’inquadramento – oscillando così: da un minimo di 2.100,00 euro per il 1° livello della 3^ Area Professionale, ad un massimo di 4.040,00 euro per i quadri direttivi di 4° livello.

Presupposto per la sua erogazione, inoltre, è il conseguimento a livello aziendale di programmi aventi come obbiettivo incrementi di produttività di lavoro e di qualità.

Da ultimo, nel Verbale di Accordo del 9 luglio scorso, le parti sindacali e datoriali hanno inteso richiamare come pienamente validi i criteri di non erogazione, riduzione ed esclusione del Premio previsti nella Contrattazione di primo livello.

Nello specifico:

  • nel caso di assenza dal servizio, il premio viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza;
  • nel caso di assenza retribuita, la riduzione non si applica, se l’assenza non supera i tre mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per i primi tre mesi, salvo che la mancanza dal lavoro duri un intero anno;
  • per i periodi di assenza per ferie, la riduzione non si applica.

Ed ancora:

  • relativamente ai periodi di congedo di maternità dal servizio dipendente da gravidanza o puerperio, la riduzione non si applica per un periodo di astensione di cinque mesi.

Infine, l’attribuzione di un giudizio professionale di sintesi negativo comporta la mancata erogazione del VAP.

Rosalia Acconcia
Rosalia Acconcia
Esecutivo Nazionale FABI Giovani
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