Sottoscritto in data 9 luglio, dopo un’attenta disamina, il Verbale di Accordo sul Premio Aziendale 2020 in Equitalia Giustizia S.p.A..
Grazie all’intesa definita dalla FABI, con le altre organizzazioni sindacali, e la delegazione aziendale, le aree professionali ed i quadri direttivi di Equitalia Giustizia acquisiscono certezze sul VAP di quest’anno che verrà erogato, di norma, con le competenze del mese di giugno 2021.
Il Premio di Risultato 2020 – sottoposto a regime di tassazione agevolata – sarà dunque corrisposto a tutti i dipendenti della Società partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che abbiano superato il periodo di prova e che siano in forza alla data del 1° gennaio 2021.
In linea con quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale, il premio sarà parametrato in base all’inquadramento – oscillando così: da un minimo di 2.100,00 euro per il 1° livello della 3^ Area Professionale, ad un massimo di 4.040,00 euro per i quadri direttivi di 4° livello.
Presupposto per la sua erogazione, inoltre, è il conseguimento a livello aziendale di programmi aventi come obbiettivo incrementi di produttività di lavoro e di qualità.
Da ultimo, nel Verbale di Accordo del 9 luglio scorso, le parti sindacali e datoriali hanno inteso richiamare come pienamente validi i criteri di non erogazione, riduzione ed esclusione del Premio previsti nella Contrattazione di primo livello.
Nello specifico:
- nel caso di assenza dal servizio, il premio viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza;
- nel caso di assenza retribuita, la riduzione non si applica, se l’assenza non supera i tre mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per i primi tre mesi, salvo che la mancanza dal lavoro duri un intero anno;
- per i periodi di assenza per ferie, la riduzione non si applica.
Ed ancora:
- relativamente ai periodi di congedo di maternità dal servizio dipendente da gravidanza o puerperio, la riduzione non si applica per un periodo di astensione di cinque mesi.
Infine, l’attribuzione di un giudizio professionale di sintesi negativo comporta la mancata erogazione del VAP.