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Legge di Bilancio 2023. Esonero Contributivo

La legge di bilancio 2023 ha previsto un ulteriore aumento dell’esonero contributivo del 4% dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (art. 39 del D.L. n. 48/2023 c.d. Decreto Lavoro).

Questa agevolazione si applica a tutti i lavoratori (compresi quelli in apprendistato), del settore sia pubblico sia privato, esclusi quelli del lavoro domestico, a seconda del reddito percepito.

La riduzione contributiva è di 7 punti percentuali se la retribuzione imponibile previdenziale mensile non eccede i 1.923 euro; e di 6 punti percentuali se non supera i 2.692 euro.

Queste misure si applicano alla busta paga dei lavoratori.

Le riduzioni contributive non influiscono sulle prestazioni pensionistiche dei lavoratori, poiché l’aliquota di calcolo rimane invariata.

Queste misure mirano a ridurre il cuneo fiscale e contributivo per i lavoratori dipendenti, con un conseguente incremento dello stipendio netto in busta paga nei periodi stabiliti dal decreto Lavoro del 2023.

NOVITÀ “BONUS MAMMA 2024”

La legge di bilancio 2024 (art. 1 Legge 2012/2023) ha previsto l’esonero dalla contribuzione previdenziale (9,19% della retribuzione) sino ad un limite massimo di 3.000,00 euro annui da riparametrare su base mensile in favore delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, soddisfino il requisito richiesto dalla citata disposizione, vale a dire risultino essere madri di tre figli o più figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni.

Inoltre, per il 2024 (in via sperimentale) le madri, in possesso dei requisiti a gennaio 2024 (due figli), hanno diritto all’esonero dal mese di gennaio. Se la nascita del secondo figlio interviene in corso d’anno, il bonus sarà riconosciuto dal mese di nascita fino al compimento del decimo anno del bambino.

La busta paga delle mamme sarà così più alta, sino ad un massimo di 250 euro mensili.

Chi riguarda?

L’agevolazione riguarda tutte le dipendenti del settore pubblico e privato (anche agricolo, in somministrazione e in apprendistato) con contratto a tempo indeterminato, con l’esclusione delle lavoratrici domestiche.

Il requisito si “cristallizza” alla data della nascita del terzo figlio (o successivo). In altre parole, il diritto alla riduzione contributiva non decade ad esempio in caso di premorienza di uno o più figli o di fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare.

Quanto dura l’esonero contributivo?

Riguardo il termine di applicazione delle misure, la legge dispone che queste cessano al verificarsi della prima di due scadenze. Nello specifico:

  • l’esonero di cui all’articolo 1, comma 180 (caso anni 2026-2025), cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2026 o nel mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2026;
  • l’esonero di cui all’articolo 1, comma 181 (caso 2024), cessa di avere applicazione alla data del 31dicembre 2024 o nel mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2024.

Incompatibilità delle misure

La nuova misura non si cumula con altri bonus contributivi che, se presenti, si interrompono al percepimento del bonus mamma e possono riprendere alla sua scadenza.

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