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Riforma del sistema di riscossione

Cartelle più leggere con l'eliminazione dell'aggio

Con la Legge di Bilancio 2022 vengono introdotte diverse misure che vanno a modificare il sistema fiscale italiano, in particolare, a partire dal primo di gennaio 2022, scompare dalle cartelle di pagamento, il costo derivante dall’aggio. In realtà ancor prima della legge di bilancio 2022, il tema è stato esaminato in maniera approfondita sia dalla Corte Costituzionale, che dalla Corte dei Conti.

In particolare, la Corte Costituzionale con la famosa sentenza n. 120/2021 ha evidenziato che il servizio della riscossione sia ormai sostanzialmente accentrato presso l’ente pubblico Agenzia delle Entrate-Riscossione, invitando nei fatti il legislatore a valutare se “l’istituto dell’aggio mantenga ancora una sua ragion d’essere – posto che rischia di far ricadere su alcuni contribuenti, in modo non proporzionato, i costi complessivi di un’attività ormai svolta quasi interamente dalla stessa amministrazione finanziaria e non più da concessionari privati. Infatti, se il finanziamento della riscossione, da un lato, finisce per gravare prevalentemente sui c.d. “contribuenti solventi”, dall’altro, fornisce risorse insufficienti al corretto esercizio della funzione pubblica di riscossione”. Tutto ciò a giudizio della Corte Costituzionale potrebbe determinare un disincentivo al pagamento delle somme dovute da parte di quei contribuenti che hanno importi relativamente modesti; accrescendo nei fatti l’evasione fiscale. La Corte Costituzionale sottolinea, inoltre, che i principali Paesi europei (Germania, Francia, Spagna, Gran Bretagna) hanno da tempo superato l’istituto dell’aggio e posto a carico della fiscalità generale le risorse necessarie al corretto funzionamento della riscossione.

Dello stesso avviso è stata anche la Corte dei Conti. Nel Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2021, la stessa ha evidenziato che un’innovazione di notevole rilievo dovrebbe riguardare il finanziamento dell’ente preposto alla riscossione, che “dovrebbe essere realizzato non più attraverso l’aggio riscosso presso i contribuenti, né dal farraginoso sistema delle spese chieste a rimborso agli enti impositori (anche in ipotesi di infruttuosità del procedimento di riscossione), ma – come per le altre Agenzie fiscali – da un fondo di dotazione quantificato in sede convenzionale in base ai costi standard e ai risultati di servizio”.

Nel dettaglio, a seguire, la funzione che ha rivestito l’aggio di riscossione fino al 2021 e come cambierà la cartella di pagamento a partire dal primo gennaio 2022.

Gli oneri di riscossione o comunemente chiamati anche aggi di riscossione, sono una percentuale aggiuntiva che veniva normalmente applicata sulle cartelle esattoriali.

Le cartelle di pagamento, atti esattivi contenenti i debiti che i cittadini italiani hanno accumulato nei confronti del fisco, riguardano imposte non pagate come ad esempio crediti erariali, tasse arretrate come bolli auto, multe per violazioni al codice della strada, tributi locali ecc… Quando viene richiesto il pagamento di una cartella, di regola sono aggiunte, oltre agli importi dovuti anche sanzioni ed eventuali interessi (che confluiscono nelle casse degli enti impositori) nonché, per le stesse affidate entro il 31 dicembre scorso, l’aggio dovuto all’Agente della Riscossione quale remunerazione per il lavoro svolto, per la stampa e l’invio della cartella di pagamento.

A seguito dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio, con provvedimento del 17 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di cartella di pagamento che l’Agente della riscossione è tenuto ad utilizzare per i ruoli affidatigli a decorrere dal 1° gennaio 2022. Diversamente, per i ruoli affidati entro il 31 dicembre 2021 continuerà ad essere utilizzato il precedente modello di cartella di pagamento anche se la notifica della cartella avverrà nel corso del 2022.

Il nuovo modello di cartella di pagamento si rende necessario per adeguarne il contenuto alla nuova disciplina che abolisce la quota di oneri di riscossione a carico del debitore oltre all’aggio che era stato stabilito nella misura fissa:

  • del 3% delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento,
  • del 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora in caso di assolvimento del debito oltre il suindicato termine di legge.

A carico del debitore resteranno la quota a titolo di spese per le eventuali attività cautelari ed esecutive per il recupero delle somme insolute nonché, la quota a titolo di spese di notifica della cartella di pagamento.

Questa nuova previsione comporterà, ovviamente, un minor onere sulle cartelle di pagamento; una notizia positiva per i cittadini italiani in questo particolare momento di pandemia e di aumento generale dei prezzi dei principali prodotti al consumo, nonché il rincaro dei carburanti e delle bollette di luce e gas.

Francesco Spalluto
Francesco Spalluto
Coordinamento Nazionale Riscossione
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